Informazioni ambientali
Art. 40, c. 2 del Decreto Legislativo n. 33/2013
Art. 40, c. 2 del Decreto Legislativo n. 33/2013
Contenuti dell’obbligo:
Dati relativi alle Informazioni ambientali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
L’Autorità Nazionale AntiCorruzione (A.N.A.C.) dispone in una specifica FAQ apparsa sul proprio sito istituzionale che “La “Relazione sullo stato dell’Ambiente del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio” deve essere pubblicata dal Ministero, in quanto da questo elaborata. Tuttavia, vista l’importanza che il legislatore attribuisce alla conoscibilità delle informazioni ambientali, ribadita dal riconoscimento di un diritto di accesso generalizzato ai sensi del d.lgs. n. 195/2005, è auspicabile che tutte le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, nonché ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico, diano ampia diffusione alle informazioni ambientali di cui dispongono o delle quali è siano conoscenza.Pertanto, è opportuno che essi, nell’ambito della sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Informazioni ambientali”, sotto-sezione di secondo livello “Relazione sullo stato dell’ambiente del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio”, inseriscano un link alla pagina del sito istituzionale del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare nella quale la predetta Relazione è pubblicata”.
Si rimanda pertanto, al sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dove è possibile consultare documenti da esso elaborati, quali la Relazione sullo stato dell’ambiente della tutela del territorio prevista dall’art. 1, c. 6, del d.lgs. n. 349/1986, i rapporti e dati sullo stato dell’ambiente
Altre informazioni ambientali a livello ,nazionale sono consultabili accedendo al sito Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente
A livello regionale sono nate in Italia, le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente a seguito del referendum dell’aprile 1993 che ha abrogato le competenze del Servizio Sanitario Nazionale e delle ex Usl nel campo del controllo e della prevenzione ambientale.
Con il Decreto legge 496/93, convertito dalla Legge 61/94, tali compiti sono stati affidati ad apposite “Agenzie regionali”, divenute i centri deputati alla vigilanza e controllo ambientale in sede locale.
L’Arpas è stata istituita, in via provvisoria, nel 2002 con una ordinanza del Commissario straordinario per l’Emergenza idrica (Ordinanza n. 323 del 30 settembre 2002) modificata nel dicembre del 2004 (Ordinanza n. 410 del 29 dicembre 2004).
Con la legge regionale n. 6 del 18 maggio 2006 l’Agenzia è stata istituita in via definitiva. Accedendo al sito Arpas Sardegna, è possibile consultare le informazioni ambientali della Regione Sardegna.
Si segnala inoltre, in tema ambientale il sito SardegnaAmbiente ed ulteriori informazioni in materia consultabili sul Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente.
Ultima modifica
29 Maggio, 2025