Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio

Conformemente all’ art. 29, c. 2 del D.Lgs. 33/2013, l’Amministrazione pubblica il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio previsto dall’art. 19 del D.lgs 31/05/2011, n. 91, al fine di consentire la conoscibilità della destinazione e dello scopo delle spese e con le integrazioni che indicano il raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti.

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio

Il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio è un documento finalizzato ad illustrare gli obiettivi della gestione, misurarne i risultati e monitorarne l’effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati.

Riferimenti normativi:

L’articolo 29, comma 2, del D.lgs n. 33 del 2013 stabilisce che le pubbliche amministrazioni pubblichino il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio previsto dall’art. 19 del D.lgs 31/05/2011, n. 91, al fine di consentire la conoscibilità della destinazione e dello scopo delle spese e con le integrazioni che indicano il raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti.

In attuazione di quanto previsto dall’art.23 del D.lgs n. 91/2011, che prevede la definizione delle linee guida generali per l’individuazione di criteri e metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio, è stato emanato il DPCM 18 settembre 2012 che, all’art.1, nel definire l’ambito di applicazione delle norme introdotte, precisa che il decreto “si applica alle amministrazioni pubbliche di cui all’art.1 comma 2 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, e successive integrazioni e modificazioni, ad esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, disciplinati dal Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118”

Il Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio di cui all’art. 18/bis del DLgs 118/2011 non è applicabile al settore sanitario ai sensi dell’articolo 1 del D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 91, pertanto i dati previsti al comma 2 dell’art.18/bis non afferiscono alla presente sezione per le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

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Ultimo aggiornamento

05 Settembre, 2023