Richiedere esenzioni

Alcune persone possono per legge essere esentate sia dal pagamento del ticket per le prestazioni specialistiche sia dalla quota fissa per la prescrizione della ricetta per farmaci.

 

Le motivazioni dell’esenzione sono disciplinate dalla normativa nazionale e si riferiscono ai

  • soggetti esenti per reddito o età
  • per invalidità, per patologie croniche e invalidanti o per malattie rare (limitatamente alle prestazioni/prescrizioni correlate a tali patologie)
  • ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni o somministrazione di emoderivati
  • ai soggetti vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, alle persone detenute o internate.

L’esenzione dal pagamento del ticket per prestazioni specialistiche ambulatoriali sulla base del reddito e/o età è riservata a:

  • CODICE E01 – Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti a un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro. L’esenzione è personale, dunque non estendibile ad altri familiari.
  • CODICE E02 – Disoccupati iscritti a un Centro per l’Impiego e loro familiari a carico appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro (nel caso di persona singola), incrementato fino a 11.362,05 euro quando il coniuge è a carico e in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico. Anche in questo caso l’esenzione è estesa a tutti i familiari.
  • CODICE E03 – Titolari di pensioni sociali o di assegni sociali. L’esenzione si estende ai loro familiari a carico.
  • CODICE E04 – Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant’anni e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge a carico e in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.

Come ottenere l’esenzione
Il Decreto Ministeriale 11 dicembre 2009 ha introdotto nuove modalità di verifica delle esenzioni per reddito. Nelle Regioni che hanno già recepito il Decreto, il medico di famiglia e/o il medico prescrittore hanno accesso ad una lista degli esenti, fornita dal sistema Tessera Sanitaria, che consente di attestare sulla ricetta il diritto all’esenzione (per i codici E01, E03, E04). In tal caso il cittadino non deve fare nulla.

Se l’assistito non risulta nell’elenco degli esenti ma possiede i requisiti di esenzione per reddito deve rivolgersi all’ASL di appartenenza. Si devono rivolgere in ogni caso all’ASL coloro i quali devono chiedere l’esenzione per patologia, nonché i disoccupati.

L’esenzione dal pagamento del ticket per tutte le prestazioni specialistiche ambulatoriali, dovuta a motivazioni legate all’invalidità accertata da una specifica Commissione medica della Asl di residenza che ne rilascia l’attestato di esenzione, è riservata ai soggetti:

  • invalidi di guerra titolari di pensione (dalla I categoria alla V per tutte le prestazioni ambulatoriali e dalla I categoria alla VIII per la quota fissa per ricetta)
  • invalidi civili ed invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3
  • invalidi civili con indennità di accompagnamento; ciechi e sordomuti- ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ
  • vittime di atti di terrorismo o di criminalità organizzata.

Limitatamente alle prestazioni specialistiche direttamente correlate alla patologia invalidante, hanno diritto all’esenzione i soggetti:

  • invalidi di guerra titolari di pensione (dalla V categoria alla VIII per le prestazioni ambulatoriali)
  • invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai 2/3
  • coloro che abbiano riportato un infortunio sul lavoro o una malattia professionale

Tutte queste persone sono anche esonerate, totalmente o limitatamente, dalla quota fissa per la prescrizione della ricetta medica.

Esenzione per patologie croniche e invalidanti
Le malattie croniche e invalidanti sono classificate nel Decreto Ministeriale 329/99, come modificato dal Decreto Ministeriale 296/01 e dal regolamento delle malattie rare di cui al Decreto Ministeriale 279/01.

Presso il sito del Ministero della salute è disponibile una Banca dati delle malattie croniche e invalidanti che danno diritto all’esenzione dalla compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie ad esse correlate.

Come ottenere l’esenzione

  • per gli invalidi, copia verbale accertamento di invalidità
  • Per gli invalidi per lavoro, infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali, occorre il certificato I.N.A.I.L..

In base al D.M. 28/05/1999, n.329 così come modificato dal D.M. 21/05/2001 n.296; D.M. 18/05/2001, n. 279 (istituzione e disciplina delle esenzioni per le malattie rare).
Circolare Min. Salute n.13 del 13/12/20012001
Il Certificato attestante la patologia invalidante, su apposito stampato, è rilasciato da struttura ospedaliera o da un medico specialista ambulatoriale dell’Azienda Sanitaria.
Le certificazioni attestanti l’esenzione devono essere consegnate nell’Ufficio Esenzioni Ticket territoriale nella Asl di residenza, al cittadino verrà consegnato un nuovo certificato con la codifica di esenzione e nel caso di esenzione per patologia, l’elenco delle prestazioni esenti correlate alla patologia.

Per il riconoscimento dell’esenzione sono anche validi:
1. i certificati delle Commissioni mediche degli ospedali militari;
2. le certificazioni rilasciate da strutture sanitarie pubbliche Paesi dell’Unione europea.
L’Asl, una volta verificato il riconoscimento della malattia cronica o invalidante, rilascia un attestato in cui sono specificati: la malattia che dà diritto all’esenzione dalla compartecipazione al costo delle prestazioni, il codice identificativo della malattia e le prestazioni prescrivibili in esenzione.

Ulteriori informazioni

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