Vademecum sugli obblighi degli operatori relativamente alla gestione della BDN

Vademecum sugli obblighi degli operatori relativamente alla gestione della BDN (tempi di notifica animali morti-denunce furto/smarrimento- identificazione per le diverse specie animali).

Vademecum sugli obblighi degli operatori relativamente alla gestione della BDN(tempi di notifica animali morti-denunce furto/smarrimento- identificazione per le diverse specie animali).

Nel Parte IV del Reg. (UE) 2016/429, nel D. leg. 2022/134 e nel suo Manuale Operativo vengono elencati gli obblighi per gli operatori che detengono animali relativamente all’identificazione, movimentazione e gestione della Banca Dati Nazionale (BDN). L’operatore, direttamente o tramite delegato, è responsabile dell’identificazione degli animali nati nella propria attività o importati da Paesi Terzi. Deve quindi provvedere all’identificazione degli animali in suo possesso e alla registrazione in BDN seguendo le modalità e il rispetto dei tempi per ciascuna specie detenuta secondo le indicazioni previste dal D. leg 2022/134 e del Manuale operativo per la gestione del Sistema I&R.

Identificazione degli animali BOVINI

L’operatore che detiene bovini deve provvedere entro 20 giorni dalla nascita all’apposizione, sul padiglione auricolare sinistro, di una marca convenzionale riportante il numero di identificazione individuale e alla registrazione in BDN, entro 7 giorni dall’apposizione del marchio. Entro 60 giorni dalla nascita deve provvedere all’applicazione di un secondo mezzo identificativo (bolo ruminale) e alla registrazione della data di applicazione in BDN entro 7 giorni dall’apposizione. Gli operatori di bovini destinati alla movimentazione verso altri Stati UE devono far richiesta alla ASL, almeno 10 giorni prima della data prevista di partenza, del D.I (Documento Identificativo) che verrà rilasciato entro 7 giorni dalla data di richiesta. I bovini provenienti da altri Stati devono essere registrati dall’operatore entro 7 giorni dal loro ingresso in allevamento /stalla di transito o in ogni caso prima di lasciare l’allevamento di prima destinazione nazionale.

OVI-CAPRINI

L’operatore che detiene ovini/caprino destinati al macello prima dei 12 mesi di età deve provvedere a identificare gli animali entro i 6 mesi dalla nascita o in ogni caso prima che lascino lo stabilimento di nascita, mediante identificazione semplificata, con una marca auricolare convenzionale applicata preferibilmente al padiglione auricolare sinistro riportante il codice unico dello stabilimento di nascita. Agli agnelli I.G.P sarà invece applicata una marca riportante il numero identificativo individuale dell’animale. Gli ovini NON destinati al macello prima dei 12 mesi dovranno essere identificati anche essi entro 6 mesi dalla nascita ma con 2 mezzi identificativi, un marchio auricolare/tatuaggio preferibilmente nel padiglione auricolare sinistro e un bolo ruminale riportanti entrambi lo stesso codice di identificazione individuale. L’operatore dovrà effettuare la registrazione dei capi in BDN entro 7 giorni dall’applicazione dei mezzi di identificazione. Gli ovini-caprini provenienti da altri Stati devono essere registrati dall’operatore entro 7 giorni dal loro ingresso in allevamento /stalla di transito o in ogni caso prima di lasciare l’allevamento di prima destinazione nazionale.

SUINI

L’operatore che detiene suini provvederà all’identificazione dei nuovi capi entro 70 giorni dalla nascita o in ogni caso prima che lascino lo stabilimento di nascita, mediante l’apposizione di un marchio convenzionale/tatuaggio, preferibilmente nel padiglione auricolare sinistro, riportante il numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita. Non sarà possibile effettuare il tatuaggio in caso di suini a mantello pigmentato/nero o cinghiali. Ai suini destinati alla riproduzione (scrofe e verri) in aggiunta alla marca con il numero dello stabilimento dovrà essere applicata nel padiglione auricolare destro, all’atto del primo intervento fecondativo o in ogni caso prima di lasciare lo stabilimento in cui è avvenuta la fecondazione, una marca auricolare riportante il numero identificativo individuale dell’animale. L’operatore dovrà effettuare la registrazione dei capi in BDN entro 7 giorni dall’applicazione dei mezzi di identificazione.

Registrazione in BDN degli eventi

L’operatore deve inserire in BDN qualsiasi evento che riguarda gli animali in suo possesso e che va quindi a modificare il numero di capi presenti nel registro di stalla informatizzato. Deve quindi aggiornare i dati in BDN riguardo agli eventi: – – – Morte: entro 7 giorni dall’evento Furto/smarrimento o ritrovamento: deve essere comunicato alla ASL e alle Forze dell’ordine entro 48 dalla scoperta dell’evento. Movimentazione: in ingresso o in uscita deve avvenire sempre tramite compilazione del modello di accompagnamento informatizzato e registrate entro 7 giorni dall’evento.

API

Dipartimento di Prevenzione Servizio Veterinario ASL Cagliari Area Socio Sanitaria Locale L’operatore di apicoltura che detiene apoidei dovrà registrare in BDN ciascun apiario che sarà identificato univocamente con un numero di registrazione unico dell’attività di apicoltura e un numero progressivo. Per ciascun apiario dovranno essere registrate le seguenti informazioni: – Numero di alveari – Eventuale associazione apistica di appartenenza In prossimità di ciascun apiario dovrà, inoltre, essere apposto un cartello identificativo chiaramente visibile con le seguenti caratteristiche: – – – Di materiale resistente Di dimensioni equivalenti al formato A4 Di colore bianco con scritta ad inchiostro indelebile in caratteri neri, di altezza di 4 cm riportante la dicitura “SISTEMA I&R NAZIONALE – DECRETO LEGISLATIVO 5 AGOSTO 2022, n. 134”. Sul medesimo cartello dovranno essere riportati anche il codice aziendale e il numero dell’apiario.

Registrazione in BDN degli eventi

L’operatore deve inserire in BDN qualsiasi evento che riguarda gli animali in suo possesso e che va quindi a modificare il numero di capi presenti nel registro di stalla informatizzato. Deve quindi aggiornare i dati in BDN riguardo agli eventi: – – – – – – – Morte: entro 7 giorni dall’evento (in apicoltura solo in caso di alta mortalità) Registrazione nuovi nuclei (apicoltura): entro 7 giorni dall’evento Furto/smarrimento o ritrovamento: deve essere comunicato alla ASL e alle Forze dell’ordine entro 48 dalla scoperta dell’evento. Movimentazione: in ingresso o in uscita deve avvenire sempre tramite compilazione del modello di accompagnamento informatizzato e registrate entro 7 giorni dall’evento. Per le movimentazioni da e verso apiari della medesima attività apistica in ambito della stessa provincia, l’operatore può compilare il documento di accompagnamento in formato cartaceo e provvedere alla registrazione manuale dell’evento in BDN. L’ingresso nell’apiario di api regine, celle reali e telaini con covata può essere registrato 1 volta al mese. Annullamento o modifiche del Documento di accompagnamento: entro 7 giorni Emissione del Documento di Accompagnamento: massimo 4 giorni prima della partenza Censimento annuale api: ogni anno, tra il 1° Novembre e il 31 Dicembre

Ulteriori informazioni

Ultima modifica

8 Giugno, 2026