Accesso agli atti, civico e documentale: on line il Regolamento

Il Regolamento disciplina i criteri, le diverse tipologie e modalità di accesso previste dall’ordinamento, ossia l’accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli art. 22 e seguenti della L. n. 241/1990 e s.m.i. e al D.P.R. n. 184/2006 e l’accesso civico semplice e civico generalizzato, introdotti dal D. Lgs. n. 33/2013, come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 97/2016, in un’ottica di libertà di accesso alleinformazioni – cosiddetta “Freedom of Information Act” (FOIA).

Con la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i., è stato riconosciuto all’interessato lo strumento dell’accesso ai documenti amministrativi (ex artt. 22 e ss.) allo scopo di controllare la conformità dell’attività amministrativa all’ordinamento e all’interesse pubblico, divenendo così compartecipe dell’azione amministrativa e contribuendo a promuoverne e garantirne l’imparzialità, il buon andamento, l’efficacia e l’efficienza.
Il legislatore della L. 241/90 ha sottoposto l’esercizio di tale diritto a limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. Invero, per prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici e diffusi, devono essere titolari di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti oggetto di richiesta. Con il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, il cittadino ha altresì il diritto di presentare:
istanza di accesso civico semplice, per ottenere la pubblicazione di atti, documenti e informazioni per le quali l’Azienda Asl 8 di Cagliari non ha ottemperato all’obbligo di pubblicazione previsto dalla normativa vigente (ex art. 5, comma 1);
istanza di accesso civico generalizzato, per conoscere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli soggetti ad obbligo di pubblicazione (ex art. 5, comma 2).

L’ASL 8 di Cagliari al fine di favorire la partecipazione, l’imparzialità e la trasparenza dell’attività amministrativa, si impegna a condurre il proprio operato sulla base dei principi di economicità, efficienza, efficacia, buon andamento, pubblicità e trasparenza, assicurando sia il diritto di accesso ai dati, alle informazioni, agli atti e ai documenti
amministrativi dalla stessa detenuti secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla vigente legislazione in materia e dall’ordinamento comunitario che il pieno rispetto del diritto alla riservatezza e dell’identità di persone fisiche, giuridiche, gruppi, associazioni e imprese.

Il Regolamento disciplina pertanto, in un quadro organico e unitario, i criteri, le diverse tipologie e modalità di accesso previste dall’ordinamento, ossia l’accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli articoli 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e al D.P.R. n. 184/2006 e l’accesso civico semplice e civico generalizzato, introdotti dal D. Lgs. n. 33/2013, come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 97/2016, in un’ottica di libertà di accesso alleinformazioni – cosiddetta “Freedom of Information Act” (FOIA) – quale diritto fondamentale riconosciuto dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), con la finalità, da un lato di facilitare la gestione delle istanze da parte degli operatori, fornendo chiare indicazioni operative, in coerenza con gli obblighi previsti dal D.Lgs n.82/2005 e ssmmii, in materia di digitalizzazione dell’attività amministrativa delle P.A, e dall’altro, di fornire ai cittadini uno strumento di facile consultazione.

Le disposizioni del Regolamento, pubblicato sulla sezione Albo Pretorio/Regolamenti, si applicano a tutte le articolazioni organizzative dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari.

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