Contributo alle partorienti residenti (in particolare Isole minori)

Sono state approvate le modalità e le procedure per l’erogazione di un contributo alle partorienti residenti nelle zone del territorio della Regione con particolare riguardo alle isole minori, ai sensi dell’art 2, comma 10, della Legge Regionale 8 maggio 2025, n. 12. In allegato il modulo per la richiesta.

Sono state approvate le modalità e le procedure per l’erogazione di un contributo alle partorienti residenti nelle zone del territorio della Regione con particolare riguardo alle isole minori, ai sensi dell’art 2, comma 10, della Legge Regionale 8 maggio 2025, n. 12.

La Regione Sardegna, infatti, con le disposizioni di cui all’art. 2 comma 10 della L.R. 12/2025 ha inteso mitigare, con un contributo economico, il disagio delle partorienti, residenti nelle zone del territorio della Regione con particolare riguardo alle isole minori che, per mancanza di un punto nascita raggiungibile entro le tempistiche previste dalla normativa applicabile, partoriscono in un altro punto nascita del Servizio Sanitario Regionale. Le tempistiche sopraindicate sono state definite nel Decreto Ministeriale 2 aprile 2015, n.70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera), che, al paragrafo 9.2.2 dell’allegato 1, stabilisce la possibilità di prevedere presidi ospedalieri nelle zone distanti più di 90 minuti dai centri hub o spoke di riferimento o più di 60 minuti dai presidi di pronto soccorso, superando i tempi previsti per un servizio di emergenza efficace.
In particolare, il tempo indicativo di 60 minuti previsto per le reti tempo-dipendenti deve essere considerato quale effettivo limite massimo di percorrenza dal comune di residenza delle partorienti al punto nascita più prossimo. Oltre tale limite vengono individuati i comuni di residenza delle aventi diritto ad accedere al contributo.

La misura del contributo per ogni avente diritto è determinata, per l’anno 2024 e per gli anni successivi, nell’importo forfettario di € 1500,00, fino a esaurimento del fondo disponibile. Tale somma è da intendersi come misura di ristoro delle spese sostenute dalle aventi diritto. Il contributo è riconosciuto in maniera forfettaria e non è soggetto a rendicontazione.

Possono accedere alla provvidenza economica di cui all’articolo 2, fino a esaurimento delle risorse disponibili, le partorienti in possesso contemporaneamente dei seguenti requisiti:
a) la residenza, da almeno 12 mesi antecedenti la data del parto, in uno dei comuni individuati nell’allegato A del presente provvedimento;
b) l’avere partorito in un punto nascita del Servizio Sanitario Regionale, a prescindere dall’esito. Il requisito ricorre anche nel caso di interruzione di gravidanza dopo il 180°
giorno dall’inizio della gestazione presso una struttura del Servizio sanitario regionale.
Le aventi diritto in possesso dei requisiti sopraindicati possono richiedere la concessione del contributo per gli eventi di cui al punto b) entro i seguenti termini:
– 31 dicembre 2025, per gli eventi verificatisi nel corso dell’anno 2024;
– 15 aprile 2026, per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025;
– 60 giorni dalla data dell’evento, per gli eventi che si verificheranno a partire dal 1° gennaio
2026.
La domanda deve essere presentata alla propria ASL di residenza, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione utilizzando la modulistica che sarà resa disponibile da ciascuna ASL, e inoltrata tramite PEC, raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero consegnata direttamente presso gli uffici dei Distretti sociosanitari di residenza.

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Ultima modifica

7 Ottobre, 2025