Adempimenti ai sensi dell’art. 11 del Regolamento (UE) 2017/625
Adempimenti, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento (UE) 2017/625, in ordine ai controlli sull’applicazione delle norme su alimenti e mangimi, salute e benessere degli animali, sanità delle piante e prodotti fitosanitari
Riferimenti normativi
Art. 11 del Regolamento (UE) 2017/625
Pubblicazione dei contenuti: annuale
Descrizione
Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento (UE) 2017/625, la ASL 8 di Cagliari, nel tramite delle strutture afferenti al Dipartimento Funzionale Prevenzione Animale e Igiene degli Alimenti , ( SS.CC. Igiene Alimenti e Nutrizione -SIAN -e i Servizi Veterinari, Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche -SIAPZ-, Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati – SIAOA-, e Sanità Animale -SA-), assicura l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari. Tali strutture vigilano sull’igiene nei locali di produzione nonché sulla vendita e somministrazione, garantiscono la trasparenza dei controlli ufficiali a loro carico e pubblicano, annualmente, online, sui propri siti istituzionali (nella sezione Amministrazione Trasparente o equivalenti), le informazioni concernenti: l’organizzazione dei controlli (modalità e criteri di svolgimento delle attività ispettive nei settori di competenza,) i report quantitativi su tipo, numero e risultati dei controlli effettuati, su alimenti, mangimi, sanità animale, benessere animale e fitosanitari, gli esiti e sanzioni, l’ evidenza statistica o analitica delle non conformità riscontrate e dei provvedimenti presi.
Cosa prevede l’articolo 11 del Regolamento (UE) 2017/625 sulla Trasparenza dei controlli ufficiali:
1. Le autorità competenti effettuano i controlli ufficiali con un livello elevato di trasparenza e, almeno una volta l’anno, mettono a disposizione del pubblico, anche pubblicandole su internet, le informazioni pertinenti riguardanti l’organizzazione e lo svolgimento dei controlli ufficiali.
Esse garantiscono inoltre la regolare e tempestiva pubblicazione di informazioni concernenti:
a) il tipo, il numero e i risultati dei controlli ufficiali;
b) il tipo e il numero dei casi di non conformità rilevati;
c) il tipo e il numero dei casi in cui le autorità competenti hanno adottato le misure di cui all’articolo 138;
d) il tipo e il numero dei casi in cui sono state inflitte le sanzioni di cui all’articolo 139.
Le informazioni di cui alle lettere da a) a d) del secondo comma del presente paragrafo possono essere fornite, se del caso, tramite la pubblicazione della relazione annuale di cui all’articolo 113, paragrafo 1.
2. Le autorità competenti stabiliscono procedure per garantire che le eventuali inesattezze nelle informazioni messe a disposizione del pubblico siano opportunamente rettificate.
3. Le autorità competenti possono pubblicare o rendere altrimenti disponibili al pubblico informazioni circa il rating dei singoli operatori in base ai risultati di uno o più controlli ufficiali, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) i criteri di rating sono oggettivi, trasparenti e pubblici; e
b) esistono procedure atte a garantire l’equità, la coerenza e la trasparenza del processo di attribuzione del rating.
REPORTISTICA ANNUALE (in formato tabellare) INERENTE I RISULTATI DEI CONTROLLI UFFICIALI EFFETTUATI AI SENSI DELL’ART. 11 DEL REGOLAMENTO(UE) 2017/625
ANNI 2022 – 2025
- SC Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) (accedi)
- SC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (SIAPZ) (accedi)
- SC Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (SIAOA) (accedi)
- SC Sanità Animale (SA) (accedi)
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